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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 1

(prima aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituito comma 5 bis e aggiunti commi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies da art. 1 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

Beni della Regione - Classificazione
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell' art. 119 della Costituzione Sito esterno. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile.
2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili e immobili.
4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non ricompresi tra quelli indicati al comma 4.
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonché i criteri di trasparenza di cui all'articolo 15.
5 ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione.
5 quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
5 quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5 bis e del piano di cui al comma 5 ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni può esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si dà per acquisito.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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