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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10

Art. 16

(prima sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 12 marzo 2003 n. 3, poi sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 12 L.R. 19 dicembre 2016, n. 22)

(2)
Modalità di pagamento del prezzo
1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo è di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.
2. Il pagamento del prezzo in forma rateale può essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonché il numero e la periodicità delle rate. La rateizzazione non può, comunque, avere una durata superiore a venti anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello dell'interesse legale.
2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per autorizzare una rateizzazione con durata superiore ai venti anni, sino ad un massimo di trenta, nell'ipotesi in cui l'acquirente sia un soggetto pubblico e i beni siano acquistati con vincolo di destinazione alla realizzazione di scopi istituzionali, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

Note del Redattore:

(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:

Art. 10 Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)

(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:

Art. 12, comma 3

Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)

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