LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 10
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021, n. 8 L.R. 13 aprile 2023, n. 3 L.R. 14 giugno 2024, n. 7(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 12 marzo 2003 n. 3)
(Si riporta il testo dell'art. 10 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, riferentesi alle organizzazioni di volontariato:
Art. 10 Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.)
(Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3 della L.R. 19 dicembre 2016, n. 22:
Art. 12, comma 3
Nei procedimenti di dismissione già avviati o conclusi al momento di entrata in vigore della presente legge, la rateizzazione del prezzo di vendita è oggetto di definizione o revisione, su richiesta e a spese dell'interessato, nel rispetto delle condizioni e dei termini di durata stabiliti dall'articolo 16, commi 2 e 2 bis, della legge regionale n. 10 del 2000.)