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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 27 luglio 2005 n. 16

Art. 10
Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche

(abrogati commi 3 e 6 e lettera a) del comma 5 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16)

1. La Regione autorizza lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, sentito il comune interessato per territorio nel quale si svolge la manifestazione.
2. I Comuni autorizzano lo svolgimento delle manifestazioni a rilevanza locale.
3. abrogato
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazione, che:
a) abrogato
b) il centro espositivo sia idoneo alla tipologia della manifestazione, nonché agli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla qualifica della stessa;
c) il regolamento di manifestazione e le modalità di organizzazione siano atti a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.
6. abrogato

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