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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 27 luglio 2005 n. 16

Art. 12
Istruttoria

(abrogati commi 5 e lettera b) del comma 4 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16)

1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi del comma 2 dell'art. 11.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini, nonché la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate irricevibili.
3. In caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il sistema fieristico regionale, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In particolare costituiscono criteri preferenziali:
a) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
b) abrogato
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

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