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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 27 luglio 2005 n. 16

Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, anche nei casi in cui la nuova società per azioni risulti partecipata nella sua totalità da soci pubblici, si deve provvedere a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali ingressi gli statuti delle società risultanti dalla trasformazione salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie degli enti concernenti le designazioni nei consigli di amministrazione.
Art. 21
Applicazione della legge
1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art. 5, comma 6;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;
c) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto del principi relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui all'art. 11 nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata pubblicità.
Art. 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, "Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici", fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;
b) gli articoli 7, 8, e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4 luglio 1983, n. 21 "Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche".

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