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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno, e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonchè la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonchè per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali dalla presente legge tutte le competenze di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonchè alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.

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