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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 11
Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati all'istanza di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonchè quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 3.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui al seguente articolo.
4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai Comuni territorialmente competenti le istanze relative alle manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene qualificabili nè nazionali, nè regionali; della trasmissione è data comunicazione al soggetto richiedente.

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