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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Le manifestazioni autorizzate sono iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16.
2. Il calendario regionale è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. L'iscrizione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
4. Su istanza dei titolari delle autorizzazioni per manifestazioni fieristiche, l'amministrazione procedente, fino all'approvazione del calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie per giustificato motivo.
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico regionale solo se adeguatamente motivate.

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