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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 15
Divieti, sanzioni e vigilanza
1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (pari a Euro 25,82) a L.500.000 (pari a Euro 258,23) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;
b) non può presentare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per la durata di tre anni.
4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause di forza maggiore.
5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 (pari a Euro 12,91) a L.250.000 (pari a Euro 129,11) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.20.000 (pari a Euro 10,33) a L. 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 (pari a Euro 10,33) a L.200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.
9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6 e 7. A seguito della segnalazione la autorità competente compie i necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento è data comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

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