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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 16
Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
1. E' istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
b) formazione del calendario fieristico regionale.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.

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