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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da società appositamente costituite dai medesimi, e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia- Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione a società appositamente costituite dai soggetti di cui all'art. 7.

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