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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione costituisce uno strumento operativo denominato Osservatorio regionale sul sistema fieristico al fine di realizzare uno studio sistematico ed integrato delle attività svolte, elaborare e diffondere a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 6, redigere un rapporto annuale su dimensioni del mercato fieristico regionale, caratteristiche delle manifestazioni, loro grado di internazionalizzazione e linee di tendenza rilevate.
2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
3. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione predispone un programma annuale anche avvalendosi di enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza.

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