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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Art. 8
Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni. Tale trasformazione dovrà avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle società così costituite, quali soggetti gestori di centro fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la continuità fra ente e società e consentire e promuovere, altresì, l'apertura del capitale a nuovi soci;
b) lo Statuto della società deve prevedere che il Presidente del collegio sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta regionale, e sia iscritto al registro dei revisori contabili;
c) al momento della trasformazione, la società deve subentrare in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale Ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale, nonchè alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, e necessariamente dai soci di parte pubblica; la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa società può essere compresa l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonchè ogni altra attività ad esse connessa o complementare.

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