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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione Sito esterno, e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonchè la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonchè per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali dalla presente legge tutte le competenze di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonchè alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) " manifestazioni fieristiche " , le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;
b) " espositori " , i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
c) " visitatori " , coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) " organizzazione " e " organizzatori di manifestazioni " , rispettivamente le attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Art. 3
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle " fiere generali " e delle " mostre-mercato " e l'accesso al pubblico indifferenziato per le " fiere specializzate " sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono comunque applicarsi tutte le normative igienico- sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.
Art. 4
Manifestazioni escluse dall'ambito di applicazione della legge
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.
Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) del complessivo rilievo promozionale del livello di rappresentatività e del grado di specializzazione della manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici interessati;
e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicità e durata prefissate, nonchè svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
6. La modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.

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