LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 34 del 29 febbraio 2000
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione , e in attuazione dell'art. 72 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonchè la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.
3. A tal fine, nonchè per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali dalla presente legge tutte le competenze di programmazione, autorizzazione e qualificazione delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto della autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonchè alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) " manifestazioni fieristiche " , le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;
b) " espositori " , i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
c) " visitatori " , coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) " organizzazione " e " organizzatori di manifestazioni " , rispettivamente le attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Art. 3
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle " fiere generali " e delle " mostre-mercato " e l'accesso al pubblico indifferenziato per le " fiere specializzate " sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono comunque applicarsi tutte le normative igienico- sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.
Art. 4
Manifestazioni escluse dall'ambito di applicazione della legge
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.
Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) del complessivo rilievo promozionale del livello di rappresentatività e del grado di specializzazione della manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici interessati;
e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicità e durata prefissate, nonchè svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
6. La modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.
Capo II
DISPOSIZIONI SUL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE E GLI ENTI FIERISTICI
Art. 6
Quartieri fieristici e centri fieristici permanenti
1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri e dai centri fieristici permanenti attivi nella regione e dalle manifestazioni in essi realizzate.
2. Sono " quartieri fieristici " , le aree destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche, e a tal fine appositamente edificate.
3. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonchè le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, nel rispetto della legislazione statale vigente.
4. E' " centro fieristico permanente " l'insieme del quartiere fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), e nel rispetto della legislazione nazionale in materia fieristica, la Regione valuta la coerenza delle previsioni di nuovi quartieri e centri fieristici in rapporto agli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 7
Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti soltanto in forma di società di capitali che rispondano ai seguenti requisiti:
a) avere la proprietà del quartiere fieristico o disporne con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonchè dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le società che abbiano un capitale sociale pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare certificare il bilancio annuale.
2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle diverse attività.
Art. 8
Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni. Tale trasformazione dovrà avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle società così costituite, quali soggetti gestori di centro fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la continuità fra ente e società e consentire e promuovere, altresì, l'apertura del capitale a nuovi soci;
b) lo Statuto della società deve prevedere che il Presidente del collegio sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta regionale, e sia iscritto al registro dei revisori contabili;
c) al momento della trasformazione, la società deve subentrare in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale Ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale, nonchè alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, e necessariamente dai soci di parte pubblica; la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa società può essere compresa l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonchè ogni altra attività ad esse connessa o complementare.
Art. 9
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano partecipare alla trasformazione.
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nominano un collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente fiera in società per azioni, predisponendo una relazione contenente le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale relazione è inviata alla Regione.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta regionale regola i poteri e le funzioni del collegio di esperti ai fini della conclusione del procedimento di trasformazione.
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi fieristici, corredate dallo schema di statuto della società risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla Regione è inviata copia dell'atto pubblico concernente la trasformazione, corredata dallo statuto della società.
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la Giunta regionale può sospendere, in riferimento all'iter di eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato, l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non superiore a 360 giorni.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.
Capo III
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Art. 10
Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche
1. La Regione autorizza lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, sentito il comune interessato per territorio nel quale si svolge la manifestazione.
2. I Comuni autorizzano lo svolgimento delle manifestazioni a rilevanza locale.
3. In ambito regionale possono essere svolte soltanto le manifestazioni fieristiche autorizzate ed organizzate secondo i principi e le norme della presente legge ed iscritte nel calendario fieristico regionale.
4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica.
5. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazione, che:
a) il soggetto richiedente sia legittimato ad organizzare la manifestazione e sia in possesso di capacità tecniche, organizzative ed economiche adeguate. Per quanto concerne le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali deve essere esercitata l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico;
b) il centro espositivo sia idoneo alla tipologia della manifestazione, nonchè agli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla qualifica della stessa;
c) il regolamento di manifestazione e le modalità di organizzazione siano atti a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza.
6. E' fatto obbligo ai soggetti richiedenti l'autorizzazione, esclusi gli enti pubblici, per manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale certificato.
Art. 11
Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche regionali
1. Le richieste di autorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione, entro i termini annualmente stabiliti dall'assessore competente. Tali termini possono essere differenziati in relazione alla qualifica delle manifestazioni fieristiche e non possono superare di norma il 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati all'istanza di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonchè quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 3.
3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui al seguente articolo.
4. Entro il 31 luglio, la Giunta regionale provvede a trasmettere ai Comuni territorialmente competenti le istanze relative alle manifestazioni fieristiche che la Giunta stessa non ritiene qualificabili nè nazionali, nè regionali; della trasmissione è data comunicazione al soggetto richiedente.
Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le istanze pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi del comma 2 dell'art. 11.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini, nonchè la rettifica o l'integrazione di istanze dichiarate irricevibili.
3. In caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione, tali da causare concorrenze dannose per il sistema fieristico regionale, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione alla manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse istanze presentate. In particolare costituiscono criteri preferenziali:
a) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonchè l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
b) la coerenza con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di internazionalizzazione dell'economia regionale e locale;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Il procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica deve in ogni caso concludersi entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Art. 13
Conflitto tra autorizzazioni comunali
1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'art. 14.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del conflitto.
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Le manifestazioni autorizzate sono iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 16.
2. Il calendario regionale è emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
3. L'iscrizione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) l'area espositiva netta, coperta e scoperta;
h) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
4. Su istanza dei titolari delle autorizzazioni per manifestazioni fieristiche, l'amministrazione procedente, fino all'approvazione del calendario regionale, autorizza le modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie per giustificato motivo.
5. Sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario fieristico regionale solo se adeguatamente motivate.
Art. 15
Divieti, sanzioni e vigilanza
1. E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e qualifica non autorizzate a norma della presente legge o la cui autorizzazione sia stata revocata.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ne vieta l'apertura o ne dispone la chiusura immediata, con addebito al soggetto organizzatore di ogni relativa spesa, informando del provvedimento il Prefetto territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti coattivi.
3. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate o non iscritte nel calendario fieristico regionale:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 (pari a Euro 25,82) a L.500.000 (pari a Euro 258,23) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata;
b) non può presentare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per le stesse o altre manifestazioni fieristiche per la durata di tre anni.
4. Il disposto di cui alla lettera b) del comma 3 si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che per comprovate ragioni di mercato o per cause di forza maggiore.
5. Chiunque organizzi o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli autorizzati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 25.000 (pari a Euro 12,91) a L.250.000 (pari a Euro 129,11) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
6. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.20.000 (pari a Euro 10,33) a L. 200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
7. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella richiesta di autorizzazione, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 20.000 (pari a Euro 10,33) a L.200.000 (pari a Euro 103,29) per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
8. In caso di manifestazioni fieristiche locali, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.
9. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
10. Gli espositori interessati possono segnalare alla Regione o al Comune competente atti e comportamenti degli organizzatori di manifestazioni fieristiche ritenuti sanzionabili ai sensi dei commi 6 e 7. A seguito della segnalazione la autorità competente compie i necessari accertamenti e, in caso di esito positivo, applica le sanzioni indicate ai commi 6 e 7. Dell'esito del procedimento è data comunicazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.
Capo IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Art. 16
Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
1. E' istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
b) formazione del calendario fieristico regionale.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da società appositamente costituite dai medesimi, e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia- Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione a società appositamente costituite dai soggetti di cui all'art. 7.
Art. 18
Programma di qualificazione dei centri fieristici
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori dei centri fieristici può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici. Tale concorso può realizzarsi anche attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi specializzati, con priorità per le iniziative attuate in collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.
3. La Giunta regionale con propria delibera definisce le modalità per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione costituisce uno strumento operativo denominato Osservatorio regionale sul sistema fieristico al fine di realizzare uno studio sistematico ed integrato delle attività svolte, elaborare e diffondere a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 6, redigere un rapporto annuale su dimensioni del mercato fieristico regionale, caratteristiche delle manifestazioni, loro grado di internazionalizzazione e linee di tendenza rilevate.
2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
3. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione predispone un programma annuale anche avvalendosi di enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, anche nei casi in cui la nuova società per azioni risulti partecipata nella sua totalità da soci pubblici, si deve provvedere a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali ingressi gli statuti delle società risultanti dalla trasformazione salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie degli enti concernenti le designazioni nei consigli di amministrazione.
Art. 21
Applicazione della legge
1. Le norme dettate dalla presente legge per le istanze di autorizzazione si applicano alle edizioni delle manifestazioni fieristiche dal secondo anno successivo a quello della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'art. 5, comma 6;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonchè le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti di cui all'art. 6, comma 3;
c) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sul settore fieristico, di cui all'art. 19, comma 2.
3. Entro il termine di cui al comma 2, nel rispetto del principi relativi alla semplificazione dell'attività amministrativa, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i documenti e le attestazioni che dovranno essere allegati all'istanza di cui all'art. 11 nonchè quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione. A tale delibera la Regione assicura adeguata pubblicità.
Art. 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, " Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici " , fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;
b) gli articoli 7, 8, e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4 luglio 1983, n. 21 " Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche " .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI