Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 13
Conflitto tra autorizzazioni comunali
1. I comuni trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti di autorizzazione di loro competenza ai fini dell'iscrizione nel calendario regionale di cui all'art. 14.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri situazioni di conflitto tra manifestazioni locali autorizzate da comuni diversi o con altre manifestazioni di qualifica superiore promuove un accordo tra i titolari delle autorizzazioni ed i comuni interessati. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale procede d'ufficio alle opportune modifiche nella misura strettamente necessaria al superamento del conflitto.
3. Il procedimento di cui al comma 2 deve improrogabilmente concludersi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Espandi Indice