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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 16
Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
1. È istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
b) formazione del calendario fieristico regionale.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.

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