Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica di manifestazione nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione con l'atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) del complessivo rilievo promozionale del livello di rappresentatività e del grado di specializzazione della manifestazione fieristica nei riguardi dei settori merceologici interessati;
e) del programma organizzativo e promozionale, del bilancio e dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, determina i criteri per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e locale.
5. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione permanente, avere periodicità e durata prefissate, nonché svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Possono essere concesse deroghe dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
6. La modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
7. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.

Espandi Indice