Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Capo IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 16
Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
1. È istituita la Commissione regionale consultiva per il settore fieristico composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di fiere, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i presidenti dei soggetti gestori dei centri fieristici o loro delegati;
c) 15 esperti nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, di cui uno su designazione di Unioncamere, uno su designazione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) e uno su designazione dell'Associazione enti fieristici italiani (AEFI), due su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'industria, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'artigianato, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, del commercio, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, della cooperazione, uno su designazione delle associazioni rappresentative, a livello regionale, dell'agricoltura, due su designazione degli organismi associativi più rappresentativi a livello nazionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche.
2. La Commissione ha durata quadriennale; gli esperti possono svolgere consecutivamente non più di due mandati.
3. La Commissione è convocata e presieduta dal suo presidente e delibera a maggioranza dei componenti, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
4. La Commissione esprime pareri e formula proposte in materia di:
a) iniziative per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
b) formazione del calendario fieristico regionale.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale.
Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione concorre finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal Programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 54 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dai soggetti di cui all'art. 7 o da società appositamente costituite dai medesimi, e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione a società appositamente costituite dai soggetti di cui all'art. 7.
Art. 18
Programma di qualificazione dei centri fieristici
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori dei centri fieristici può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici. Tale concorso può realizzarsi anche attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel rispetto dell'art. 47 dello Statuto regionale.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi specializzati, con priorità per le iniziative attuate in collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.
3. La Giunta regionale con propria delibera definisce le modalità per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione costituisce uno strumento operativo denominato Osservatorio regionale sul sistema fieristico al fine di realizzare uno studio sistematico ed integrato delle attività svolte, elaborare e diffondere a tutti i soggetti interessati le basi conoscitive e i dati aggregati, compresi quelli di cui all'art. 5, comma 6, redigere un rapporto annuale su dimensioni del mercato fieristico regionale, caratteristiche delle manifestazioni, loro grado di internazionalizzazione e linee di tendenza rilevate.
2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono determinate dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2.
3. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione predispone un programma annuale anche avvalendosi di enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza.

Espandi Indice