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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 7
Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti soltanto in forma di società di capitali che rispondano ai seguenti requisiti:
a) avere la proprietà del quartiere fieristico o disporne con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le società che abbiano un capitale sociale pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare certificare il bilancio annuale.
2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle diverse attività.

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