LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, anche nei casi in cui la nuova società per azioni risulti partecipata nella sua totalità da soci pubblici, si deve provvedere a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali ingressi gli statuti delle società risultanti dalla trasformazione salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie degli enti concernenti le designazioni nei consigli di amministrazione.