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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 5

(già sostituito comma 5 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 7 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.
4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.

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