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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 6
Quartieri fieristici e centri fieristici permanenti
1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri e dai centri fieristici permanenti attivi nella regione e dalle manifestazioni in essi realizzate.
2. Sono "quartieri fieristici", le aree destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche, e a tal fine appositamente edificate.
3. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, nel rispetto della legislazione statale vigente.
4. È "centro fieristico permanente" l'insieme del quartiere fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), e nel rispetto della legislazione nazionale in materia fieristica, la Regione valuta la coerenza delle previsioni di nuovi quartieri e centri fieristici in rapporto agli indirizzi della programmazione regionale.

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