LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale e gli enti fieristici
Art. 6
Quartieri fieristici e centri fieristici permanenti
1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri e dai centri fieristici permanenti attivi nella regione e dalle manifestazioni in essi realizzate.
2. Sono "quartieri fieristici", le aree destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche, e a tal fine appositamente edificate.
3. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, nel rispetto della legislazione statale vigente.
4. È "centro fieristico permanente" l'insieme del quartiere fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), e nel rispetto della legislazione nazionale in materia fieristica, la Regione valuta la coerenza delle previsioni di nuovi quartieri e centri fieristici in rapporto agli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 7
(aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)
Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti soltanto in forma di società di capitali che rispondano ai seguenti requisiti:
a) avere la proprietà del quartiere fieristico o disporne con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le società che abbiano un capitale sociale pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare certificare il bilancio annuale.
2. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle diverse attività.
3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Art. 8
(aggiunto comma 4 bis da art. 8 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)
Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni. Tale trasformazione dovrà avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle società così costituite, quali soggetti gestori di centro fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la continuità fra ente e società e consentire e promuovere, altresì, l'apertura del capitale a nuovi soci;
b) lo Statuto della società deve prevedere che il Presidente del collegio sindacale sia nominato dal Presidente della Giunta regionale, e sia iscritto al registro dei revisori contabili;
c) al momento della trasformazione, la società deve subentrare in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale Ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale, nonché alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci, e necessariamente dai soci di parte pubblica; la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa società può essere compresa l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché ogni altra attività ad esse connessa o complementare.
4 bis. Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Art. 9
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano partecipare alla trasformazione.
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nominano un collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente fiera in società per azioni, predisponendo una relazione contenente le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale relazione è inviata alla Regione.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta regionale regola i poteri e le funzioni del collegio di esperti ai fini della conclusione del procedimento di trasformazione.
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi fieristici, corredate dallo schema di statuto della società risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla Regione è inviata copia dell'atto pubblico concernente la trasformazione, corredata dallo statuto della società.
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la Giunta regionale può sospendere, in riferimento all'iter di eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato, l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non superiore a 360 giorni.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.