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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;
b) "espositori", i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
c) "visitatori", coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) "organizzazione" e "organizzatori di manifestazioni", rispettivamente le attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza.

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