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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 4
Manifestazioni escluse dall'ambito di applicazione della legge
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

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