LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 14
(abrogato comma 5 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 12 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Calendario fieristico regionale
1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.
3. Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.