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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 9
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano partecipare alla trasformazione.
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nominano un collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente fiera in società per azioni, predisponendo una relazione contenente le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale relazione è inviata alla Regione.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta regionale regola i poteri e le funzioni del collegio di esperti ai fini della conclusione del procedimento di trasformazione.
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi fieristici, corredate dallo schema di statuto della società risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla Regione è inviata copia dell'atto pubblico concernente la trasformazione, corredata dallo statuto della società.
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la Giunta regionale può sospendere, in riferimento all'iter di eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato, l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non superiore a 360 giorni.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.

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