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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali e definizioni
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni sul sistema fieristico regionale e gli enti fieristici
Espandere area cap3 Capo III - Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Espandere area cap4 Capo IV - Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Espandere area cap5 Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa europea, dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 72 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, nonché la costruzione, la manutenzione e il miglioramento delle strutture espositive e delle infrastrutture a ciò destinate, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.
2. L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità. Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.
3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti e agli espositori, sono riservate alla Regione e agli enti locali le competenze di calendarizzazione e attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti fieristici.
4. Le manifestazioni fieristiche favoriscono la crescita sociale ed economica del territorio e contribuiscono all'ampliamento degli scambi commerciali, alla diffusione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche e delle loro applicazioni alle attività produttive, alla divulgazione al pubblico e all'informazione specializzata sui prodotti e sui processi produttivi, sui servizi, sulle forme di marketing e sulle collaborazioni economiche, nonché alla promozione delle attività creative nei settori della cultura, dell'arte e del design.
5. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale, per la raccolta e diffusione dei dati statistici e la realizzazione di rapporti, studi o analisi sull'andamento dell'intero sistema fieristico nazionale.
6. La Regione promuove inoltre, d'intesa con le altre Regioni e con le associazioni nazionali rappresentative del settore, metodi uniformi a livello sovraregionale di certificazione e qualificazione dei dati sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "manifestazioni fieristiche", le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza, in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;
b) "espositori", i soggetti pubblici e privati che partecipano alle manifestazioni fieristiche per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche;
c) "visitatori", coloro che accedono alle manifestazioni fieristiche, siano essi il pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;
d) "organizzazione" e "organizzatori di manifestazioni", rispettivamente le attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche e i soggetti che siano dotati dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio di tali attività. Gli organizzatori provenienti dai paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Art. 3
Tipologie delle manifestazioni fieristiche
1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dalla presente legge le seguenti tipologie:
a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;
d) esposizioni, le manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.
2. L'attività di vendita all'interno delle "fiere generali" e delle "mostre-mercato" e l'accesso al pubblico indifferenziato per le "fiere specializzate" sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di manifestazione.
3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, devono comunque applicarsi tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.
4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.
Art. 4
Manifestazioni escluse dall'ambito di applicazione della legge
1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;
b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;
c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;
d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;
f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.
Art. 5
Qualifica delle manifestazioni fieristiche
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate internazionali, nazionali, regionali o locali.
2. La qualifica internazionale, nazionale o regionale viene attribuita o revocata dalla Regione, preventivamente allo svolgimento della manifestazione, all'atto dell'inserimento della medesima manifestazione nel calendario fieristico regionale, costituisce requisito di accesso alle forme di promozione e pubblicizzazione del calendario stesso e ad eventuali contributi a bando.
3. Il riconoscimento della qualifica è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), in considerazione:
a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;
b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre;
c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi;
d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa.
4. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono disporre di un'organizzazione adeguata all'esercizio dell'attività e svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali. Il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
5. Le modalità di raccolta dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a).
6. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale viene attribuita o confermata dai Comuni competenti per territorio, secondo il loro rispettivo ordinamento.
Capo II
Disposizioni sul sistema fieristico regionale e gli enti fieristici
Art. 6
Quartieri fieristici e centri fieristici permanenti
1. Il sistema fieristico regionale è costituito dai quartieri e dai centri fieristici permanenti attivi nella regione e dalle manifestazioni in essi realizzate.
2. Sono "quartieri fieristici", le aree destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche, e a tal fine appositamente edificate.
3. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all'art. 21, comma 2, nel rispetto della legislazione statale vigente.
4. È "centro fieristico permanente" l'insieme del quartiere fieristico e delle strutture, infrastrutture e servizi specificamente finalizzato ad ospitare manifestazioni fieristiche.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione e approvazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), e nel rispetto della legislazione nazionale in materia fieristica, la Regione valuta la coerenza delle previsioni di nuovi quartieri e centri fieristici in rapporto agli indirizzi della programmazione regionale.
Art. 7
Soggetti gestori dei centri fieristici
1. I soggetti gestori dei centri fieristici possono essere costituiti soltanto in forma di società di capitali che rispondano ai seguenti requisiti:
a) abrogata.
b) avere ad oggetto la gestione del centro fieristico, e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi;
c) assicurare su base annuale il reinvestimento di parte degli utili in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche;
d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le società che abbiano un capitale sociale pari o superiore a Lire 200 milioni (pari a Euro 103.291,37) di fare certificare il bilancio annuale.
2. La struttura regionale competente verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine tutte le società di cui al comma 1 sono tenute ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, una dichiarazione in cui si affermi, sotto la responsabilità del legale rappresentante, il rispetto dei requisiti stessi, evidenziando ogni variazione di rilievo rispetto all'anno precedente.
3. Al fine di assicurare trasparenza e parità di condizioni tra tutti gli operatori, i soggetti di cui al comma 1 che svolgano anche attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche sono tenuti alla amministrazione e alla rendicontazione contabile separata delle diverse attività.
3 bis. La lettera c) del comma 1 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Art. 8
Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni. Tale trasformazione dovrà avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle società così costituite, quali soggetti gestori di centro fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la continuità fra ente e società e consentire e promuovere, altresì, l'apertura del capitale a nuovi soci;
b) abrogata.
c) al momento della trasformazione, la società deve subentrare in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale Ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale, nonché alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci...; la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa società può essere compresa l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché ogni altra attività ad esse connessa o complementare.
4 bis. La lettera d) del comma 3 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Art. 9
Procedimento di trasformazione degli enti fieristici
1. L'organo competente in materia di modifiche statutarie adotta la deliberazione di trasformazione degli enti autonomi fieristici con la maggioranza dei due terzi dei componenti; la medesima deliberazione deve prevedere idonee garanzie per i soci che non intendano partecipare alla trasformazione.
2. I soggetti associati negli attuali enti autonomi fieristici, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nominano un collegio di cinque esperti, di cui due designati dalla Regione, con il compito di coadiuvare la trasformazione dell'ente fiera in società per azioni, predisponendo una relazione contenente le opportune indicazioni e sottoponendola al Consiglio di amministrazione per gli ulteriori adempimenti. Copia di tale relazione è inviata alla Regione.
3. Trascorso il termine di cui all'art. 8, comma 1, senza che si sia conseguita la maggioranza qualificata nelle deliberazioni dell'organo competente dell'ente fieristico, ovvero in caso di inerzia, la Giunta regionale regola i poteri e le funzioni del collegio di esperti ai fini della conclusione del procedimento di trasformazione.
4. Le deliberazioni in materia di trasformazione degli enti autonomi fieristici, corredate dallo schema di statuto della società risultante, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti senza che la Giunta regionale abbia altrimenti provveduto, le deliberazioni di trasformazione sono ritenute efficaci a tutti gli effetti. Alla Regione è inviata copia dell'atto pubblico concernente la trasformazione, corredata dallo statuto della società.
5. Fermo restando che il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi nel termine stabilito al comma 1 dell'art. 8, la Giunta regionale può sospendere, in riferimento all'iter di eventuali provvedimenti legislativi sugli oneri fiscali connessi alla trasformazione e su motivata richiesta dell'ente interessato, l'approvazione della delibera di trasformazione per un periodo non superiore a 360 giorni.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere riconosciuti nuovi enti autonomi fieristici.
Capo III
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 10
Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione:
a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico dell'Emilia-Romagna, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.
5. La Regione promuove l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure relative alle manifestazioni fieristiche e alla loro iscrizione a calendario secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale.
Art. 11
Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. Al fine dell'iscrizione delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale, le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d).
3. Il soggetto richiedente l'iscrizione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del tempestivo aggiornamento del calendario fieristico regionale, l'organizzatore di manifestazioni fieristiche è tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione già inserita nel calendario.
Art. 12
Istruttoria
1. L'amministrazione procedente esamina nel merito le comunicazioni pervenute nei termini, che non siano dichiarate irricevibili ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
2. Su istanza di parte, l'amministrazione procedente consente, per errore scusabile o per fondate ragioni, la rimessione in termini nonché la rettifica o l'integrazione di comunicazioni dichiarate irricevibili.
3. In caso di sovrapposizione di più comunicazioni relative a manifestazioni fieristiche aventi analoghe caratteristiche per periodo di svolgimento, settori merceologici o di mercati di commercializzazione e che si svolgano nello stesso territorio, tali da causare distorsioni alla libera concorrenza o asimmetrie informative nei confronti del consumatore, l'amministrazione regionale promuove un accordo tra i soggetti interessati diretto al superamento della situazione di conflitto.
4. In caso di mancato accordo, l'amministrazione procede all'iscrizione nel calendario fieristico regionale della manifestazione ritenuta più idonea in base ad una valutazione comparativa delle diverse comunicazioni presentate. In particolare, costituiscono criteri preferenziali:
a) l'avvenuta certificazione dei dati relativi al numero delle presenze registrate nelle precedenti edizioni;
b) la capacità professionale e la solidità organizzativa e finanziaria del soggetto che presenta l'istanza, nonché l'esperienza acquisita nell'organizzazione di manifestazioni di equivalente merceologia;
c) il grado di specializzazione della manifestazione relativamente al settore merceologico interessato;
d) l'ampiezza del programma promozionale della manifestazione.
5. Qualora rilevi la non idoneità della documentazione presentata, la Regione può decidere di non iscrivere la manifestazione nel calendario fieristico regionale o disporre la cancellazione da esso.
Art. 13
Conflitto tra autorizzazioni comunali
abrogato.
Art. 13 bis
Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali
1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.
2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.
3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.
Art. 14
Calendario fieristico regionale
1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato, con atto del dirigente responsabile competente per materia, entro il 30 novembre di ciascun anno ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. L'iscrizione delle manifestazioni fieristiche delle quali la Regione ha ricevuto idonea comunicazione deve indicare:
a) il luogo della manifestazione;
b) la denominazione ufficiale della manifestazione;
c) il soggetto organizzatore;
d) le date di apertura e di chiusura;
e) il tipo e la qualifica della manifestazione;
f) i settori merceologici ammessi;
g) le certificazioni di cui i soggetti organizzatori siano in possesso.
3. Su istanza dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche, che abbiano presentato la comunicazione di cui all'articolo 10, l'amministrazione procedente, fino all'adozione del calendario regionale, procede alle modifiche dei dati soggetti ad iscrizione che si rendano necessarie.
Art. 15
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai Comuni per le manifestazioni fieristiche locali ed alla Regione per le manifestazioni di qualifica superiore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, per i casi di esclusione dal calendario fieristico, chiunque promuova o pubblicizzi manifestazioni fieristiche ai sensi della presente legge in date, in località, con denominazioni, con qualifiche, con modalità o programmi diversi da quelli comunicati ed iscritti in calendario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
3. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, non applichi in tutto o in parte il regolamento di manifestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
4. Chiunque, organizzando manifestazioni fieristiche, applichi tasse di iscrizione o quote di partecipazione degli espositori o prezzi dei biglietti di ingresso dei visitatori diversi o superiori a quelli indicati nella comunicazione alla Regione o al Comune, senza essere stato precedentemente autorizzato in via esplicita dalla Regione o dal Comune, sulla base di comprovati e imprevisti motivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 110,00 per ogni metro quadrato di superficie espositiva netta occupata.
5. Nei casi di accertamento di reiterate violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è prevista l'ulteriore sanzione amministrativa dell'esclusione, per un triennio, dall'accesso a sovvenzioni e contributi regionali.
6. In caso di manifestazioni fieristiche locali le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono ridotte alla metà.
Capo IV
Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
Art. 16
Commissione regionale consultiva per il settore fieristico
abrogato.
Art. 16 bis
Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.
Art. 17
Iniziative promozionali all'estero
1. La Regione può concorrere finanziariamente, nell'ambito e con le modalità previste dai programmi di promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione disciplinati dal programma regionale per le attività produttive industriali di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, alla promozione ed allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Tali iniziative sono realizzate dalle società fieristiche che gestiscono centri fieristici o dalle società organizzatrici di manifestazioni fieristiche e riguardano:
a) lo svolgimento di attività sui mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali esteri alle manifestazioni fieristiche dell'Emilia-Romagna, per un incremento dell'internazionalizzazione dell'offerta e della domanda;
b) lo svolgimento di attività promozionali ed espositive sui mercati esteri con progetti organici finalizzati a promuovere aree merceologiche o filiere del sistema produttivo e fieristico regionale, in collaborazione con i rispettivi soggetti associativi rappresentativi.
2. Il concorso alle iniziative promozionali di cui al comma 1 può avvenire, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale, anche mediante la partecipazione della Regione alle società fieristiche che gestiscono centri fieristici.
Art. 18
Programma di qualificazione dei centri fieristici
1. La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori dei centri fieristici può sottoscrivere accordi per concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici. Tale concorso può realizzarsi anche attraverso la partecipazione al capitale sociale dei soggetti gestori dei centri fieristici, nel rispetto dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
2. La Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, interventi che prevedono la realizzazione di servizi specializzati, con priorità per le iniziative attuate in collaborazione tra i gestori di diversi centri fieristici.
3. abrogato.
Art. 19
Osservatorio regionale sul sistema fieristico
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sul sistema fieristico regionale al fine di realizzare uno studio sistematico delle dimensioni del mercato fieristico regionale volto alla valorizzazione delle capacità regionali in ottica nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di osservatorio si esplicano in particolare nell'elaborazione di un rapporto statistico di aggiornamento annuale.
3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'osservatorio.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Norme transitorie
1. Sino a quando non sia completato il processo di trasformazione degli enti fieristici di cui all'art. 8, all'ordinamento di questi continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8, anche nei casi in cui la nuova società per azioni risulti partecipata nella sua totalità da soci pubblici, si deve provvedere a promuovere l'accesso di soci privati. Fino al momento di tali ingressi gli statuti delle società risultanti dalla trasformazione salvaguardano eventuali preesistenti specifiche previsioni statutarie degli enti concernenti le designazioni nei consigli di amministrazione.
Art. 21
Applicazione della legge
1. abrogato.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:
a) i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale di cui all'articolo 5, comma 5;
b) i requisiti di idoneità dei centri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica della rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 3;
c) i criteri per il riconoscimento delle qualifiche internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) i documenti e le attestazioni da allegare alla comunicazione nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, come previsto dall'articolo 11.
3. abrogato.
Art. 22
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 43, "Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici", fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 21 della presente legge;
b) gli articoli 7, 8, e 9 ed il comma 2 dell'art. 10 della L.R. 4 luglio 1983, n. 21 "Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche".
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