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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 10

(abrogati commi 3 e 6 e lettera a) del comma 5 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16, poi sostituito intero articolo da art. 8 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche nella regione Emilia-Romagna deve darne comunicazione, allegando il regolamento della manifestazione:
a) alla Regione se si tratta di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve indicare la denominazione, la qualifica posseduta, il luogo di svolgimento, le date di inizio e chiusura della manifestazione e i settori merceologici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) lo svolgimento della manifestazione fieristica all'interno di un quartiere fieristico, avente i requisiti di cui all'articolo 6, ovvero in altra sede che risulti idonea sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti delle strutture e infrastrutture, anche in relazione alla qualifica ad essa attribuita;
b) la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
c) la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
4. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico dell'Emilia-Romagna, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.
5. La Regione promuove l'informatizzazione e la semplificazione delle procedure relative alle manifestazioni fieristiche e alla loro iscrizione a calendario secondo le modalità stabilite con apposito atto regionale.

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