LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 27 luglio 2005 n. 16), poi sostituito intero articolo da art. 9 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche
1. Al fine dell'iscrizione delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale, le comunicazioni di svolgimento di manifestazioni fieristiche, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, sono presentate alla Regione entro il termine del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni stesse.
2. I documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera d).
3. Il soggetto richiedente l'iscrizione può comunque allegare all'istanza ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 12.
4. Ai fini del tempestivo aggiornamento del calendario fieristico regionale, l'organizzatore di manifestazioni fieristiche è tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione già inserita nel calendario.