LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13 bis
(inserito da art. 11 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali
1. Il calendario delle manifestazioni fieristiche locali è organizzato e gestito dalla Regione con l'utilizzo di procedure informatizzate.
2. I Comuni, avvalendosi del servizio di informatizzazione per la raccolta e la pubblicazione di dati, trasmettono alla Regione i dati relativi alle manifestazioni fieristiche con qualifica locale di cui hanno ricevuto comunicazione.
3. La Regione esamina i dati trasmessi e procede alla loro validazione. La validazione è presupposto necessario per la generazione automatica e la successiva pubblicazione del calendario fieristico delle manifestazioni locali.