LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12
ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16 bis
(inserito da art. 14 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)
Tavolo per il sistema fieristico regionale
1. Al fine di elaborare iniziative volte alla promozione e alla realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato è istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, il quale per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di apposita struttura tecnico-giuridica.
2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, nonché i compiti del medesimo.