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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 22

(modificato comma 1 da art. 19 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modificazione di quelli esistenti, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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