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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 12

Art. 8

(prima aggiunto comma 4 bis da art. 8 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi abrogata lett. b) comma 1 e modificati lett. d) comma 3 e comma 4 bis da art. 11 L.R. 1 agosto 2017, n. 18)

Trasformazione degli enti fieristici
1. Gli enti autonomi fieristici di Bologna, Parma, Piacenza e Rimini sono tenuti a trasformarsi in distinte società per azioni. Tale trasformazione dovrà avvenire entro 730 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle società così costituite, quali soggetti gestori di centro fieristico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
3. La predetta trasformazione deve avvenire ottemperando alle seguenti specifiche disposizioni statutarie:
a) alla società devono partecipare necessariamente soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la continuità fra ente e società e consentire e promuovere, altresì, l'apertura del capitale a nuovi soci;
b) abrogata.
c) al momento della trasformazione, la società deve subentrare in tutti i rapporti negoziali e nel patrimonio dell'attuale Ente fieristico, ivi compresi i diritti sui marchi distintivi e sulle opere dell'ingegno in generale;
d) ogni modificazione dello Statuto relativa alle finalità e all'oggetto sociale, nonché alla destinazione del patrimonio immobiliare dovrà essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci...; la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci è, altresì, richiesta per il trasferimento o la cessione di marchi e di beni inerenti l'esercizio di attività fieristiche e per l'eventuale costituzione, acquisizione e cessione delle partecipazioni di cui al comma 4.
4. Nell'oggetto della stessa società può essere compresa l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche; lo statuto può inoltre prevedere la costituzione o la partecipazione ad altre società di capitali aventi ad oggetto sociale l'organizzazione e l'esercizio di manifestazioni fieristiche nonché ogni altra attività ad esse connessa o complementare.
4 bis. La lettera d) del comma 3 non si applica alle società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

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