LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000
Art. 10
Tutela dei praticanti
1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 . A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.
3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , nonchè dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con cui è attestato:
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.