LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000
Art. 7
Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi
1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attività motorio sportive.
2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentita la Consulta Regionale dello Sport, prima della sua approvazione sarà sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione- Autonomie locali.