LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000
Art. 8
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.