LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000
Art. 9
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorchè non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , concernente " Norme sulla espropriazione per pubblica utilità " e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.