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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 29 febbraio 2000

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12
Norme transitorie e di prima applicazione
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorchè abrogate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esercenti le attività di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso del diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo quanto detta disposizione prevede.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo.
5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma 1, nella parte in cui prevedono l'iscrizione agli albi provinciali di cui alla L.R. n. 10/1995 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale.
Art. 13
Sanzioni
1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 14
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 15
Abrogazioni e modificazioni di norme
1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 è abrogata.
2.
La locuzione " dirigente regionale " è sostituita dalla parola
" esperto "
nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42.
3.
Le parole " il dirigente regionale " sono sostituite con le parole
" l'esperto "
nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42:
a) lettera a) del comma 6;
b) lettera a) del comma 7.
4.
Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la locuzione " funzionario dell'Assessorato regionale " è sostituita dalle parole
" dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato " .
5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 sono abrogate le parole " dirigente regionale " .
6.
Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 le parole " il dirigente regionale " sono sostituite dalle parole
" l'esperto " .
7.
La locuzione " funzionario " è sostituita dalla parola
" dipendente "
al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3.

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