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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 10
Tutela dei praticanti
1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno. A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.
2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2.
3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno con cui è attestato:
a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

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