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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 4
Monitoraggio e ricerca
1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì, studi, ricerche ed attività di divulgazione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

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