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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 5
Formazione
1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale ed ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, individua profili professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce progetti tipo ed i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi.
2. La Regione favorisce altresì, nell'ambito delle attività di formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio.

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