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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)

Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.

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