LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Art. 8
(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34)
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.
2.
La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorità espresse dalle Province.