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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 gennaio 2001 n. 3

L.R. 9 dicembre 2002 n. 34

Art. 9
Dichiarazione di pubblica utilità
1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale.
2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, concernente "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

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