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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Art. 3

(articolo sostituito da art. 87 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Funzioni degli enti locali
1. I Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'articolo 6.
3. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) e all'articolo 4.
4. Le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le organizzazioni sportive.
5. In particolare i Comuni:
a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);
b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

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