LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPORT
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(già sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, in seguito modificati commi 1 e 2 da art. 87 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)
Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.
2.
La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie. ...