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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPORT

Art. 8

(già sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 9 dicembre 2002 n. 34, in seguito modificati commi 1 e 2 da art. 87 L.R. 30 luglio 2015 n. 13, poi aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 9 maggio 2016, n. 7)

Contributi regionali
1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.
2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie. ...
2 bis. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente comma, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

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