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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno, e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.
2. A tale fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno;
b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli interventi.

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